Studio Legale Valla

La servitù di pubblico transito su strada privata: indici di riconoscimento
CONS. STATO, SEZIONE V - sentenza n. 5985 del 5.12.2014 Pres. Torsello, Est. Gaviano, Comune di Gravina in Puglia (Avv. Valla) c. Capone Pietro e Capone Salvatore (Avv. Lofoco) – (riforma T.A.R. Puglia Bari, sezione II, n. 1702/2002).

1. Giurisdizione – Servitù di pubblico transito – Accertamento esistenza - G.O. – Cognizione incidenter tantum – Art. 8 co. 2 c.p.a. - Legittimità del provvedimento - G.A. – Sussiste.

2. Edilizia e Urbanistica - Servitù di pubblico transito – Indici di riconoscimento.

3. Usucapione – Pregressi giudizi possessori inter partes – efficacia interruttiva dell’altrui possesso.

1. L’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo. Il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo esclusivamente una cognizione incidentale (art.8, comma 2 c.p.a.) senza poter far stato con la propria decisione sulla questione, al solo limitato fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione che forma specifico oggetto di ricorso.

2. Ai fini del riconoscimento di una servitù di pubblico transito su strada privata indici di riconoscimento sono: -l’inserimento dell’area nella toponomastica cittadina –rilievo aereo fotogrammetrico da cui si ricava che la strada è inserita per intero suo sviluppo lineare nel tessuto urbano e nel relativo reticolo viario, in comunicazione con tutte le strade pubbliche circostanti, -continuità della numerazione civica, - posizione prospiciente ad edificio assoggettato a vincoloed aperto alla pubblica fruizione.

3. A mente dell’art.2943 c.c., richiamato dall’art.1165 in tema di usucapione, una domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire solo qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine.

Condividi
NEWS
Venerdì 18 Aprile 2025
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR Bari: il potere interdittivo deve essere esercitato senza forzature preconcette.
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3427 del 18 aprile 2025 (A., difesa dall'Avv. Giacomo Valla contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia) In materia di interdittive antimafia lo schema giurisprudenziale della “regia familiare” non è una “camicia di forza” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono razionalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura di una complessa e variegata realtà fenomenica, la cui concreta adattabilità alla concreta fattispecie deve essere verificata tenendo conto delle specifiche caratteristiche che questa assume, senza forzature preconcette.
Mercoledì 16 Ottobre 2024
"Tempo tuta": nessuna retribuzione aggiuntiva in caso di estrema variabilità oraria
Corte d'appello di Bari, sez. lavoro, sent. n. 36 del 13 gennaio 2024
Mercoledì 16 Ottobre 2024
TAR Bari: no alle interdittive antimafia in assenza di un forte quadro indiziario
TAR Bari, sez. II, sent. n. 874 del 17 luglio 2024
Venerdì 14 Luglio 2023
Stabilimenti balneari, "clausola di stagionalità" e tutela del paesaggio
Tar Bari, sez. III, sent. n. 991 del 12 luglio 2023
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa