Il ricorrente, professore ordinario nel Politecnico di Bari, in quiescenza dal 2013, è un eminente studioso e scienziato di statura internazionale e svolge tuttora ...
Continua >>
Il ricorrente, docente universitario, ha impugnato il provvedimento con cui l'Università ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del dipendente a seguito ...
Continua >>
Il ricorrente, Dirigente presso un Comune pugliese, propose dinanzi al tribunale di Trani domanda il risarcimento del danno da mobbing conseguente alle ...
Continua >>
In materia di risarcimento danni da occupazione usurpativa di una strada privata da parte del Comune di Gravina in Puglia,difeso dall'Avv. Valla, il Tribunale di Bari ha ...
Continua >>
Giovedì 14 Luglio 2022 Diniego di rilascio della Valutazione di Incidenza Ambientale: Illegittima l'applicazione analogica della normativa vincolistica TAR Lecce, sez. I, sent. n. 1191 del 12.7.2022- G.C. e P.C. (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla) contro Regione Puglia e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Martina Franca e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale- Il Tar Lecce, ribadendo l’illegittimità dell’applicazione analogica di una normativa vincolistica, in quanto tale di stretta interpretazione, ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione Regionale ha negato la Valutazione di incidenza Ambientale (VINCA) di un intervento di ingegneria naturalistica teso al ripristino della duna preesistente su un’area, prima di un evento alluvionale caratterizzata da un fitto bosco.
In particolare, la Regione Puglia aveva illegittimamente “esteso al caso in esame la misura di conservazione dell’habitat 1150* di cui al Reg. Reg. n. 6/2016, che però concerne le “doline di crollo” e non le depressioni del suolo quale quella in esame, determinatesi solo recentemente e non tanto per effetto di un evento naturalistico, quanto soprattutto per il fatto dell’uomo”.
Con il primo motivo di ricorso, i sig.ri C. deducono l’erroneità dei presupposti e l’omessa istruttoria: ribadito che l’intervento proposto dal ...
Continua >>
Ciò in limine precisato, non v’è dubbio che l’art. 18, comma 4, l. 240/2010, in applicazione del quale la procedura è stata ...
Continua >>
Martedì 11 Maggio 2021 Illegittima l'automatica dispensa dal servizio per superamento del periodo di aspettativa per infermità ex artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3 del 1957 TAR BARI, Sez. I, sent. n. 827/2021 del 7.5.2021- OMISSIS (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla c. Università OMISSIS-"La dispensa dal servizio per superamento del periodo di aspettativa per infermità non può essere disposta in modo automatico, per l’intervenuta scadenza dei richiamati due termini di 18 e 6 mesi – complessivi 24 mesi -, senza essere stata esperita la procedura prescritta dal su citato art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957: sottoposizione dello stesso a visita medico-collegiale con diritto all'assistenza di un sanitario di fiducia ed audizione”
In tema di dispensa dal servizio per superamento del periodo di aspettativa per infermità , l'art. 71 del D.P.R. n. 3 del 1957 dispone che “Scaduto ...
Continua >>
Venerdì 07 Maggio 2021 Diniego di rinnovo della licenza di porto per uso caccia: l'amministrazione non può decidere in base a meri sospetti e supposizioni immotivate TAR Bari, Sez. II, sent. n. 812/2021 del 7.5.2021-E.G.(Avv.ti Giacomo Valla) c. Ministero dell'Interno - Prefettura e Questura di Bari
in tema di rinnovo e rilascio di licenze uso caccia "non può darsi spazio a meri sospetti, supposizioni, o a posizioni prudenziali immotivate, soprattutto in sede di rinnovo di un permesso, invero detenuto il titolo di polizia da decenni, senza alcuna menda, quando non vi siano concreti elementi che depongano in senso contrario".
Mercoledì 17 Marzo 2021 Appalto di fornitura di prodotti sanitari: i gel idroalcolici devono essere Presidi Medico Chirurgici "disinfettanti" e non semplici "igienizzanti" TAR Friuli Venezia Giulia, SEZ. I, sent. n. 41/2021 del 13.3.2021- CERICHEM Biopharm s.r.l. (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla) c. A.R.C.S e Diversey S.P.A. - "L’indicazione “presidio medico-chirurgico”, costituisce un requisito normativo vincolante, che connota e identifica il prodotto dal punto di vista giuridico, e non invece una mera indicazione descrittiva delle caratteristiche richieste. Sono corretti altresì i rilievi della ricorrente circa l’impossibilità di sopperire alla mancata autorizzazione come “P.M.C” del prodotto offerto attraverso una valutazione di conformità operata in autonomia dalla stazione appaltante".
Il Tar Trieste, accogliendo integralmente le tesi della società ...
Continua >>