Studio Legale Valla

Lunedì 01 Agosto 2016
Discrezionalità della stazione appaltante nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso.

TAR VENETO, SEZIONE III - sentenza n. 621  del 10.6.2016 Pres. Settesoldi  Est. Ricchiuto, -  P. Coop.Sociale A RL (Avv.Valla ) c. Azienda Ulss n.22 Bussolengo (Avv. Dalla Mura e Bertagnolli) e nei confronti di P.A.S.C. n.c.

1. Giustizia amministrativa – Clausole immediatamente impugnabili – Solo quelle manifestamente incomprensibili o sproporzionate – Clausole concernenti criteri di valutazione e attribuzione di punteggi – Impugnazione atti applicativi -  - Sussiste.

2. Contratti della p.a. – Esclusione e aggiudicazione – Requisiti non previsti dal bando - Inammissibile.

3. Contratti della p.a. – Criterio del massimo ribasso – Giudizio discrezionale in assenza di specifiche tecniche essenziali – Inammissibile.

1. Sono sottoposte all’onere della immediata impugnazione  le sole clausole che impediscono la partecipazione, o impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l’esclusione o l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata.

2. L’amministrazione non può introdurre nuove argomentazioni a sostegno dell’esclusione non contenuti nel verbale della Commissione facendo riferimento a requisiti che non sono stati previsti in nessuna parte del bando.

3. Nelle ipotesi delle procedure di aggiudicazione svolte con il criterio del massimo ribasso la stazione appaltante non può formulare un giudizio di carattere discrezionale sull’offerta tecnica ed escludere le offerte ritenute non conformi in assenza di un’espressa elencazione delle specifiche tecniche da considerarsi essenziali. 


Condividi
NEWS
Venerdì 18 Aprile 2025
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR Bari: il potere interdittivo deve essere esercitato senza forzature preconcette.
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3427 del 18 aprile 2025 (A., difesa dall'Avv. Giacomo Valla contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia) In materia di interdittive antimafia lo schema giurisprudenziale della “regia familiare” non è una “camicia di forza” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono razionalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura di una complessa e variegata realtà fenomenica, la cui concreta adattabilità alla concreta fattispecie deve essere verificata tenendo conto delle specifiche caratteristiche che questa assume, senza forzature preconcette.
Mercoledì 16 Ottobre 2024
"Tempo tuta": nessuna retribuzione aggiuntiva in caso di estrema variabilità oraria
Corte d'appello di Bari, sez. lavoro, sent. n. 36 del 13 gennaio 2024
Mercoledì 16 Ottobre 2024
TAR Bari: no alle interdittive antimafia in assenza di un forte quadro indiziario
TAR Bari, sez. II, sent. n. 874 del 17 luglio 2024
Venerdì 14 Luglio 2023
Stabilimenti balneari, "clausola di stagionalità" e tutela del paesaggio
Tar Bari, sez. III, sent. n. 991 del 12 luglio 2023
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa