Studio Legale Valla

Irregolarità contributiva - Art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e attività della stazione appaltante nel caso di d.u.r.c. negativo.
TAR PUGLIA, BARI, SEZIONE II - sentenza n. 1497 del 06.11.2013, Pres. Guadagno, Est. Zonno, Co. N.E. S. srl (Avv. Valla) c. Comune di Andria (Avv. De Candia), INAIL (Avv. Caruso).

1. Contratti della p.a. – Art. 38 co.1 lett. i) del D.Lgs.163/2006 - D.U.R.C. negativo – Esclusione automatica – Mancanza di “definitività” – Illegittimità – Sussiste.

1. Stando all’art.38 comma 1, lett. i) del nuovo codice dei contratti pubblici, secondo il quale devono essere esclusi i soli concorrenti che abbiano commesso violazioni “gravi” e “definitivamente accertate” in materia di contributi previdenziali (che riprende la formulazione dell’art.75 comma 1, lett. e), D.P.R. 21 dicembre 2999 n.554), le amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso sintetico fornito dall’ente previdenziale per mezzo del d.u.r.c., bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità contributiva cumulativamente richiesti dal legislatore, ossia la “gravità” e la “definitività”.

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