Studio Legale Valla

Mercoledì 25 Febbraio 2026
Pergotende e gazebi, il Consiglio di Stato chiarisce: niente permesso di costruire per le strutture leggere e retrattili
Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 1185 del 13 febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto contro il Comune di Molfetta, riformando la sentenza del TAR Pugliache aveva confermato l’ordine di demolizione di una struttura realizzata su un terrazzo privato.

La vicenda riguardava la sostituzione di una copertura già autorizzata nel 2002, composta da travi e pilastri in legno lamellare con incannucciato in bamboo, con una nuova struttura di pari estensione costituita da pannelli leggeri, regolabili e completamente retrattili. Il manufatto, aperto su più lati e privo di chiusure stabili, svolge esclusivamente funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici, senza creare nuovi volumi o superfici utili. La struttura portante ha carattere accessorio e leggero, risultando assimilabile a una pergotenda e non a una tettoia tradizionale.

In particolare il Collegio ha aderito alla << giurisprudenza che ha sancito la natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione; oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende ovvero del materiale avente analoga funzione (i pannelli leggeri retrattili e regolabili). Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati il Collegio ritiene che dalla documentazione fotografica in atti, emerga che questa, seguendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire ovvero di ristrutturazione, in quanto la copertura in pannelli leggerei regolabili (aventi funzione e consistenza analoga ad una tenda) è completamente ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura, con ancoraggio parimenti leggero, connotandosi in termini di accessorietà. A questo proposito va richiamata la giurisprudenza condivisa (cfr. ad es. sentenze nn. 6263 del 2023 e 3393 del 2021 di questo Consiglio di Stato) con riferimento alla natura dei «manufatti leggeri» quali tende o gazebo, annoverabili nell’edilizia libera. Nel caso concreto, il manufatto, in ragione del carattere retrattile dei pannelli leggeri in funzione di tenda ed alla destinazione di copertura che gli stessi realizzano, non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza. 

La pergotenda o i manufatti analoghi danno vita ad un'opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una "tenda" o una analoga copertura leggera, anche in materiale plastico, ma a condizione che: - l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" (nei sensi predetti, quindi moderni ed adeguati all’evoluzione dei materiali e del senso estetico) quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda di copertura, necessario al sostegno e all'estensione della stessa - gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio "principale". Tale opera quindi si differenzia dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell'estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili (C.d.S, VII, 2.4.2025, n. 2834 e sez. IV n. 8199/2025)>>.

I giudici di Palazzo spada hanno quindi escluso che l’intervento integrasse una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, nonché la sussistenza di un vincolo paesaggistico tale da richiedere specifica autorizzazione. Per tali ragioni, l’ordinanza di demolizione è stata annullata.


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