Studio Legale Valla

Martedì 18 Ottobre 2016
IMPUGNAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA DEL VICINO E SUA CONOSCENZA PER “RAPPRESENTANZA”

CONS. STATO, SEZIONE IV - sentenza n. 4158 del 10.10.2016 Pres. Anastasi Est. Spagnoletti  Comune di Bari (Avv.Farnelli) c. A.L. D.C. (Avv.ti G.e L. Valla);F.T.  (Avv. Dentamaro ) – (conferma T.A.R. Puglia Bari sezione III, n.369/2015).

1. Giustizia amministrativa- Concessione edilizia - Dies a quo per impugnare – Completamento delle opere -   Necessario – Conoscenza per rappresentanza –Non sussiste in mancanza di prova di alcun mandato.

2. Edilizia e Urbanistica – Demolizione immobile – Ricostruzione -Realizzazione di torrino – Diversità di sagoma .

3. Edilizia e Urbanistica – Piano interrato – Volumetria -  Coincidenza originario piano stradale – Necessità.

1. Ai fini del decorso del termine per impugnare il permesso di costruire sul suolo del vicino, è necessario il completamento delle opere che permetteva di apprezzarne l’inviluppo plano volumetrico e la diversità di sagoma rispetto all’edificio demolito, essendo irrilevante un esposto o una diffida in cui soggetti terzi e diversi dichiarano di scrivere “in rappresentanza” di altra persona senza documentarne alcun mandato.

2. E’ incontestabile che sia ben diversa la sagoma del nuovo edificio rispetto a quello demolito, in relazione alla realizzazione di un ampio torrino di accesso al lastrico solare e alla giacitura piana della copertura, rispetto a quella dell’edificio originario, privo di torrino e con tetto inclinato.

3. Un manufatto può considerarsi interrato, tale da escluderlo dal computo della volumetria, se e in quanto coincida con l’originario piano stradale, non anche quando quest’ultimo sia stato modificato con interventi successivi.


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