Studio Legale Valla

Mercoledì 20 Giugno 2018
La cessazione della materia del contendere tra processo civile e amministrativo.
TRIBUNALE DI BRINDISI - sentenza n. 885 del 06.06.2018 G.U. Ivan Natoli – Consorzio A. B. (Avv. Valla) c. C. I. (Avv.ti Caruso, Raimo e Attolini ).
1. Cessazione della materia del contendere – Istituto della prassi giurisprudenziale - Sentenza – Pronuncia di merito non di rito.
1. La cessazione della materia del contendere, che investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell’effettivo conseguimento del bene della vita da parte dell’istante, è una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale (applicata in ogni fase e grado del giudizio) da dichiarare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogni qual volta sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (1).

(1) Nel processo amministrativo, invece, il comma 5 dell’art. 34 c.p.a. rubricato “Sentenze di merito”, facendo propri gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, prevede espressamente che “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
In tal maniera ha distinto espressamente la C.M.C. dal sopravvenuto difetto di interesse (S.D.I.) previsto nel successivo art. 135 c.p.c. tra le pronunce di merito.


Condividi
NEWS
Mercoledì 25 Febbraio 2026
Proroga delle concessioni Balneari: il TAR Lecce ribadisce i limiti delle proroghe tecniche
TAR Puglia- LECCE, sez. I, sent. n. 1656 del 31 dicembre 2025
Mercoledì 25 Febbraio 2026
Pergotende e gazebi, il Consiglio di Stato chiarisce: niente permesso di costruire per le strutture leggere e retrattili
Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 1185 del 13 febbraio 2026
Venerdì 18 Aprile 2025
Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR Bari: il potere interdittivo deve essere esercitato senza forzature preconcette.
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3427 del 18 aprile 2025 (A., difesa dall'Avv. Giacomo Valla contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia) In materia di interdittive antimafia lo schema giurisprudenziale della “regia familiare” non è una “camicia di forza” entro cui costringere i dati reali anche quando sfuggono razionalmente alle sue maglie, ma una possibile chiave di lettura di una complessa e variegata realtà fenomenica, la cui concreta adattabilità alla concreta fattispecie deve essere verificata tenendo conto delle specifiche caratteristiche che questa assume, senza forzature preconcette.
Mercoledì 16 Ottobre 2024
"Tempo tuta": nessuna retribuzione aggiuntiva in caso di estrema variabilità oraria
Corte d'appello di Bari, sez. lavoro, sent. n. 36 del 13 gennaio 2024
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa