Studio Legale Valla

Obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza di condono edilizio del privato.
TAR PUGLIA, BARI, SEZIONE III - sentenza n. 1106 del 10.12.2014, Pres. Conti, Est. Lenzi, Emanuele Sperandio più altri (Avv. Valla) c. Comune di Mola di Bari n. c.

1. Silenzio – Artt. 31 e 117 c.p.a. – Condizioni – Sussistenza.

2. Edilizia - Condono edilizio ex legge 47/85 – Istanza - Obbligo di provvedere della p.a.- Illegittimità del silenzio ex art. 2 legge 241/90 – Sussiste.

1. Il ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. va proposto nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.

2. Sussiste l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo al condono richiesto ex legge 47/85, essendo illegittimo il silenzio serbato dalla stessa p.a. per violazione del principio generale ex art. 2 della legge 241/90 per il quale, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.

Condividi
NEWS
Venerdì 14 Luglio 2023
Stabilimenti balneari, "clausola di stagionalità" e tutela del paesaggio
Tar Bari, sez. III, sent. n. 991 del 12 luglio 2023
Venerdì 28 Aprile 2023
“Bocciatura” durante le scuole elementari: extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
TAR Bari, sez. III, sent. n. 672 del 27.4.2023
Giovedì 09 Febbraio 2023
Conferimento della qualifica di "Professore Emerito" e silenzio dell'Amministrazione
TAR Bari, sez. I, sent. n. 259 del 7.2.2023 N.A. (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla) c. Politecnico di Bari
Lunedì 02 Gennaio 2023
Sospensione dal servizio dei docenti universitari a seguito di rinvio a giudizio: l’Università ha l’obbligo di valutare anche l’aspettativa retribuita e la disponibilità ex art. 3 l. 97/2001
TAR Bari, sez. II, sent. n. 1495 del 2.11.2022
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa