Studio Legale Valla

Lunedì 23 Febbraio 2015
I limiti all’annullamento di ufficio dell’atto illegittimo e risarcimento del danno: ….anche la P.A. se sbaglia paga.

TAR PUGLIA, SEZ. III - sentenza n. 152 del 29.1.2015 Pres. Conti, Est.Lenzi, D. C. Soc. Coop. Edilizia a r.l. (Avv. Valla) c. Comune di Barletta (Avv.ti Caruso e Cuocci Martorano)  e  B. V. Soc. Coop. Edilizia a r.l. n. c.

1. Atto amministrativo – Annullamento di ufficio – Art. 21 nonies l. 241/90 – Motivazione – Valutazione interesse destinatari – Necessità - Sussiste.

2. Atto amministrativo – Annullamento di ufficio – Discrezionalità - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Art. 7 l.241/90 – Necessità – Sussiste.

3. Risarcimento del danno – Art. 2043 c.c. – Colpa – Prova - Illegittimità provvedimento amministrativo – Presunzione ex art- 2727 c.c.– Sussiste.

1. L’art. 21 nonies ha codificato il principio per cui, nell’ipotesi di annullamento di ufficio, il provvedimento di autotutela debba essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento nonché alla valutazione comparativa dell’interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell’affidamento insorto in capo ai medesimi.

2. Nel caso di annullamento di ufficio, trattandosi di atto ampiamente discrezionale, la P.A. è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/90.

3. Il riconoscimento della pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art.2043 c.c., da compiersi secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova. In particolare con riferimento al profilo soggettivo, pur non essendo configurabile, in mancanza di un’espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell’amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, possono, invece, operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.


Condividi
NEWS
Venerdì 14 Luglio 2023
Stabilimenti balneari, "clausola di stagionalità" e tutela del paesaggio
Tar Bari, sez. III, sent. n. 991 del 12 luglio 2023
Venerdì 28 Aprile 2023
“Bocciatura” durante le scuole elementari: extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
TAR Bari, sez. III, sent. n. 672 del 27.4.2023
Giovedì 09 Febbraio 2023
Conferimento della qualifica di "Professore Emerito" e silenzio dell'Amministrazione
TAR Bari, sez. I, sent. n. 259 del 7.2.2023 N.A. (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla) c. Politecnico di Bari
Lunedì 02 Gennaio 2023
Sospensione dal servizio dei docenti universitari a seguito di rinvio a giudizio: l’Università ha l’obbligo di valutare anche l’aspettativa retribuita e la disponibilità ex art. 3 l. 97/2001
TAR Bari, sez. II, sent. n. 1495 del 2.11.2022
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa