Importante ordinanza cautelare ottenuta nell'interesse di un'importante impresa pugliese. Il TAR Puglia – Lecce ha sospeso l'aggiudicazione e disposto il riesame della procedura, affermando tre principi di particolare rilievo: (i) la pubblicazione dell'aggiudicazione non fa decorrere il termine per impugnare in assenza della comunicazione individuale prevista dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; (ii) la contestazione dell'ammissione del ricorrente deve essere proposta mediante ricorso incidentale; (iii) la stazione appaltante non può limitarsi a una verifica formale dei requisiti, ma deve svolgere una motivata valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico in presenza di annotazioni ANAC e pregresse vicende professionali rilevanti.
Ha ribadito il TAR pugliese che <<solo dalla piena conoscenza della aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva, decorrono i termini per l’impugnazione e tale piena conoscenza può dirsi effettivamente acquisita dalla ricorrente soltanto a seguito della comunicazione del provvedimento adottato dalla stazione appaltante (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 166), che, però, nel caso di specie, è mancata” (cfr. ex multis, T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 07/08/2024, (ud. 10/07/2024- dep. 07/08/2024) – sentenza n. 1257; Consiglio di Stato sez. V, 25/07/2019, sentenza n. 5257); - il riferimento all’aggiudicazione nell’istanza di accesso non è di per sé prova che sia stata acquisita dalla parte ricorrente l’effettiva piena conoscenza implicante la disponibilità materiale della determinazione dell’aggiudicazione; nonché ritenuto – ad un sommario esame – che l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità formulata dalla società controinteressata, essendo finalizzata ad intaccare l’ammissione della parte ricorrente, debba necessariamente essere veicolata mediante lo strumento del ricorso incidentale nel termine di cui agli artt. 42 e 120 c.p.a.>>
In merito, invece, all'ammissione della controinteressata ha statuito il Collegio che l'interdittiva ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 non più efficace al momento della gara non determina l'esclusione automatica dell'operatore economico, ma costituisce un elemento che la stazione appaltante ha il dovere di valutare espressamente ai fini dell'affidabilità professionale ex art. 95 del d.lgs. n. 36/2023; l'omissione di tale valutazione integra un vizio di istruttoria e motivazione posto che “la notizia in questione, non è annotata solo al fine di “darne evidenza”, ma anche per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tenerne conto ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/23” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 17/03/2026, sentenza n. 4926); valutazione quest’ultima che deve essere operata in concreto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente e che è esercizio di discrezionalità tecnica"