Il TAR Puglia afferma che la terapia ABA, in quanto rientrante nei LEA, costituisce una prestazione sanitaria cui i minori con disturbo dello spettro autistico hanno diritto fino a quando sia necessaria e, comunque, fino alla maggiore età. È inoltre illegittimo il criterio meramente cronologico di assegnazione dei contributi regionali quando impedisce di tutelare le situazioni di maggiore gravità e di più elevato carico assistenziale familiare.
Il TAR Puglia, con una decisione di particolare rilievo, ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio, riconoscendo il diritto di due minori affetti da grave disturbo dello spettro autistico ad ottenere, a totale carico del Servizio sanitario regionale, le terapie ABA (Applied Behaviour Analysis) per tutto il tempo in cui esse saranno necessarie e, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
La pronuncia assume un valore che va ben oltre il caso concreto. Il Collegio ribadisce infatti che il trattamento ABA rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza e che il diritto alla salute non può essere svuotato da meccanismi amministrativi che, di fatto, rendano impossibile l'effettiva fruizione della prestazione.
La vicenda presentava profili del tutto peculiari. I ricorrenti sono genitori di due figli entrambi affetti da forme gravi di autismo, costretti da anni a sostenere integralmente i costi di una terapia indispensabile.
Di particolare rilievo è anche il capo della sentenza dedicato al sistema dei contributi regionali previsto dall'art. 38 della L.R. Puglia n. 26/2006, come modificato dall'art. 9 della L.R. n. 45/2008, e disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 5 giugno 2015. Il TAR ha dichiarato illegittimo il criterio che, in caso di incapienza del fondo regionale, assegna i contributi esclusivamente in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Secondo il Collegio, tale meccanismo contrasta con il diritto fondamentale alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., poiché impedisce di garantire l'effettività di una prestazione ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017) e non considera la diversa gravità delle situazioni familiari. Nel caso concreto, la presenza di due minori affetti da grave disturbo dello spettro autistico imponeva, invece, una graduazione dei criteri di assegnazione che valorizzasse il maggiore carico assistenziale ed economico del nucleo familiare. Per tali ragioni il TAR ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto ai contributi secondo criteri conformi ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale e condannando la Regione al rimborso delle somme dovute.
La sentenza rappresenta un precedente di assoluto rilievo per la tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie, poiché riafferma il principio secondo cui i LEA devono tradursi in prestazioni effettivamente garantite e non possono restare subordinati a criteri amministrativi che ne compromettano la concreta fruibilità