Studio Legale Valla

Risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, escussione della cauzione e giurisdizione
CONS. STATO, SEZIONE V - sentenza n. 6455 del 31.12.2014 Pres. Torsello, Est. Poli, Cisa s.p.a. (Avv. Quinto) c. Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Brindisi (Avv. Valla) – (conferma T.A.R. Puglia sede staccata di Lecce sezione I, n. 1567/2012).

1. Processo amministrativo – Appello - Art. 104 c.p.a. – Divieto dei nova- Sussiste.

2. Contratti della p.a. – Aggiudicazione – Mancata stipula del contratto – Responsabilità precontrattuale – Cauzione - Giurisdizione del G.A. – Sussiste.

3. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria – Finalità – Caparra confirmatoria - Mancata stipula del contratto – Escussione – Legittimità.

1. E’ inammissibile l’introduzione, per la prima volta nel giudizio di appello, di produzioni documentali, doglianze e domande ulteriori rispetto a quelle che, proposte con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il perimetro del thema decidendum vel probadum in prime cure; non si può tener conto di tali documenti e profili nuovi perché sollevati in spregio al divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a., ed al valore puramente illustrativo delle memorie.

2. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l’originaria aggiudicazione e la stipula del contratto (nel caso di specie mai avvenuta), la controversia introdotta dall’aggiudicatario decaduto per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento dell’Ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale.

3. Sotto il profilo della natura giuridica l’istituto della cauzione provvisoria deve ricondursi alla caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente con l’esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l’amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno.

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