Studio Legale Valla

Venerdì 28 Settembre 2018
Sfugge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia in cui si fa questione di diritti soggettivi non collegati neanche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI, SEZIONE II civile - sentenza n. 9848 del 21.09.2018 G.O.T. Cosmo Mezzina - I. A. H.R. srl (Avv. G. e L. Valla ) c. Consorzio ASI Bari (Avv. Binetti).

1. Giuisdizione esclusiva – Ripetizione di indebito – Diritto soggettivo non collegato all’esercizio del potere – G.O. – Sussiste.

2. Legittimazione attiva – Rappresentanza indiretta – Mandante – Art. 1705 c.c. – Sussiste.

1. Anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva la giurisdizione spetta al G.O. quando il diritto soggettivo di cui si chiede la tutela ( in questo caso ripetizione di somme indebitamente versate) non è collegato, neanche mediatamente con l’esercizio di un potere pubblico.

2. Ai sensi dell’art. 1705 c.c. sussiste la legittimazione attiva del mandante per esercitare i diritti di credito derivanti dal mandato.


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